Associazione di Volontariato di Utilità Sociale - O.N.L.U.S.- Genova



Aut. Reg. Decreto n. 2099 del 14.10.2004 – ED/GE/CST/10/04

Statuto


STATUTO DELL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI UTILITA' SOCIALE DENOMINATA EVENTIDEA

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Genova, Via al Molo Giano 1 – 16128 Genova, l’Organizzazione di volontariato denominata EVENTIDEA.

2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.


Articolo 2

Finalità

1. L'organizzazione ha lo scopo di:

a) svolgere, gestire, organizzare e promuovere eventi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli, seminari, ricerche di ogni tipo nell’ambito tradizionale, culturale e sociale o di beneficenza;

b) svolgere, organizzare, promuovere eventi sportivi dilettantistici;

c) organizzare viaggi e soggiorni di istruzione e aggiornamento;

d) svolgere attività di consulenza, organizzazione, gestione del tempo libero e delle attività ricreative in genere.

e) promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la redazione, la traduzione o l’edizione di libri, testi di ogni genere, pubblicazioni periodiche, anche di carattere pubblicitario, di notiziari, indagini, ricerche e studi anche di carattere bibliografico;

f) offrire consulenze di tipo tecnico–amministrativo per iniziative di formazione specifiche o per processi di innovazione del sistema formativo in genere, anche attraverso l’uso e la creazione di procedure informatizzate;

g) svolgere attività di orientamento scolastico e professionale e di formazione per giovani e adulti;

h) promuovere iniziative specifiche di formazione, orientamento, qualificazione professionale o reinserimento lavorativo per giovani e adulti;

i) promuovere attività di formazione professionale di socializzazione per giovani e adulti destinati al primo inserimento lavorativo;

l) promuovere interventi formativi finalizzati alla formazione culturale e professionale di giovani e adulti emarginati e a rischio di emarginazione;

m) promuovere interventi formativi di qualificazione e riqualificazione per lavoratori e quadri direttivi utilizzati anche in processi di mobilità lavorativa;

n) intraprendere attività afferenti interventi formativi specifici;

p) svolgere attività didattica, di coordinamento, di docenza e/o tutoraggio all'interno di attività formative specifiche di qualificazione e di specializzazione;

2. Tali finalità possono essere svolti anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche quali, in via esemplificativa e non esaustiva-: internet, intranet, video conferenze, trasmissioni via cavo ecc.

3. L’organizzazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro


Articolo 3

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;

- il Comitato esecutivo;

- il Presidente;


Articolo 4

Assemblea degli aderenti

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.

2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata da presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o in delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una deleghe.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti;

- eleggere i membri del Comitato esecutivo;

- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;

- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 16;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.


Articolo 5

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 4 (quattro) membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

2. Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;

- assumere eventuale personale di segreteria al fine di agevolare e/o migliorare l’attività dell’organizzazione;

- nominare il Segretario;

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;


Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente


Articolo 7

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti erogati;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;

- è responsabile dell’eventuale personale e ne coordina il lavoro.


Articolo 8

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.


Articolo 9

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti


Articolo 10

Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.


Articolo 11

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.


Articolo 12

Aderenti

1. Sono aderenti quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.

2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- morte;

- indegnità deliberata dal Comitato esecutivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

6. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.


Articolo 13

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.

2. Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.


Articolo 14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.


Articolo 15

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive degli aderenti;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.


Articolo 16

Scioglimento o estinzione

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.


Articolo 17

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione.



Articolo 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.












Copyright ©2005 * eventIDEA.net * - All Right Reserved